
La Scuola di Musica di Fiesole è tra le istituzioni che beneficiano dell’Art Bonus, grazie al quale sostenere le attività culturali e artistiche è vantaggioso per i donatori.
Introdotto stabilmente dal legislatore nel 2016, l’Art Bonus riconosce infatti a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo un credito d’imposta del 65% entro l’anno solare, con l’obiettivo di incentivare il mecenatismo culturale, sostenendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico.
Ulteriore vantaggio per i donatori che vogliono sostenere la Scuola è l’Art Bonus regionale – specificamente pensato per soggetti economici o enti che operano in Toscana – agevolazione fiscale aggiuntiva introdotta dalla Regione Toscana con la Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18. Questo strumento offre a coloro che effettuano donazioni a favore di progetti culturali o di valorizzazione del patrimonio/paesaggio nella regione un credito d’imposta IRAP aggiuntivo pari al 40% dell’importo donato (se la donazione non è già ammissibile all’Art Bonus nazionale perché riguarda un progetto regionale specifico) e al 20% dell’importo donato se la donazione beneficia anche dell’Art Bonus nazionale, giungendo quindi ad una percentuale dell’85%.
Possono accedere all’Art bonus regionale della Toscana le imprese, i liberi professionisti e le fondazioni (comprese quelle bancarie) che abbiano un legame territoriale con la regione, ovvero la sede legale o una stabile organizzazione (sede operativa) in Toscana.
L’istanza per il riconoscimento del credito va inviata tramite il portale regionale, garantendo che l’anno della donazione coincida con quello di presentazione.
Attraverso questi meccanismi legislativi persone fisiche e imprese possono sostenere l’impegno della Scuola, contribuendo alla realizzazione del Festival Mousikè. La Scuola di Musica di Fiesole, in qualità di beneficiaria delle erogazioni Art Bonus, pubblica l’ammontare delle erogazioni ricevute in questa pagina
Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite strumenti tracciabili:
Responsabile amministrativa Cristiana Cirillo +39 055 5978524 c.cirillo@scuolamusica.fiesole.fi.it
L’art. 1 del D.L. 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l’1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, aggiornato dalla Legge di Stabilità 2015 (emendamento Marcucci) e dalle successive disposizioni della Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d’imposta (“Art Bonus”) per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo da parte di persone fisiche e giuridiche.
Le erogazioni possono essere destinate a interventi di:
✔ manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
✔ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
✔ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.
L’agevolazione consente un credito d’imposta pari al 65% dell’erogazione effettuata.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta. In particolare:
✔ In relazione alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
✔ In relazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito Art Bonus è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo:
✔ Imprese: tramite modello F24 in compensazione (codice 6842).
✔ Persone fisiche e enti non commerciali: nella dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta in esame:
✔ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
✔ non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
✔ non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
✔ non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).